L’ACCORDO DI PARIGI

Il 5 settembre 1946 Italia e Austria stipulano un trattato di tutela del Sudtirolo, firmato dall’allora presidente dei ministri Alcide Degasperi e del ministro degli austriaci Karl Gruber.

Art. 1 – Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà semplicemente concesso:

    1. l’insegnamento primario e secondaria nella loro lingua materna
    2. l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e delle lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue
    3. il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni
    4. l’eguaglianza di diritti per l’ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

Art. 2 – Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione tedesca.

Art. 3 – Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

    1. a rivedere, in uno spirito di equità di compressione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler – Mussolini del 1939.
    2. a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari
    3. a d approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada.
    4. a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.
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